DISCERNERE

Uno sguardo profetico sugli eventi

La Corte Costituzionale condanna la discriminazione degli embrioni. Di monsignor Elio Sgreccia e Marina Casini

ROMA, domenica, 28 marzo 2010 (ZENIT.org).- Che la legge 40/2004, che regola la procreazione artificiale sia sotto il fuoco incrociato delle contestazioni e dei ricorsi alla Corte costituzionale è noto a tutti; molti hanno predetto la sua distruzione, nonostante si tratti di una legge consacrata da un referendum, prevedendo un progressivo svuotamento nelle parti significative.

Parti significative sono rappresentate dal riconoscimento dei diritti dell'embrione in collegamento ed equivalenza di diritti delle persone coinvolte, il divieto di soppressione degli embrioni e del loro congelamento, il divieto della fecondazione eterologa, il divieto della selezione eugenetica degli embrioni (di cui, evidentemente la discriminazione degli embrioni presuntivamente malformati mediante diagnosi preimpiantatoria è la più grave espressione), la proibizione dell'accesso alla fecondazione artificiale delle persone non sterili, oltre ad altri fatti più gravi come la clonazione, la fecondazione della donna sola o post mortem del marito.

E' stato per questo insieme di valori - di cui il primo è costituito dal diritto alla vita dell'embrione che anche i cattolici - (i quali per ragioni altrettanto significative e in particolare per la inscindibile connessione tra la dimensione unitiva e quella procreativa dell'atto coniugale, sono contrari ad ogni procreazione artificiale) hanno dato l'appoggio a questa legge per limitare il danno che è insito nelle tecnologie procreative e che era - prima della legge 40/2004 - vistosamente presente nella società a causa del c.d. "far west procreatico".

Il 12 marzo, con la sentenza n. 97, nel giudizio promosso da due ordinanze del Tribunale di Milano (6 e 10 marzo 2010) la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legge intitolata "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".

La prima volta è stato nel 2006 (ordinanza n. 369), quando la Corte dichiarò inammissibile il ricorso per motivi procedurali, ma lasciando chiaramente intendere di voler confermare la legge.

La seconda volta è stato nella primavera dello scorso anno, quando la Corte con la sentenza n. 151 del 2009 aveva tolto il vincolo del numero massimo di embrioni da porre in vita e trasferire nelle vie genitali della donna - numero fissato a non più di tre dalla legge - ed aveva così ampliato la possibilità di congelamento. Si è trattato di una decisione assai criticata da parte di quanti vedevano, giustamente, nella legge 40 la c.d. "linea del Piave", ovvero la soglia al di sotto della quale non si doveva scendere. Le demolizioni dei punti significativi della legge 40 ad opera di quella sentenza avevano fatto temere che ciò fosse l'inizio di una deriva eugenetica mediante l'abbattimento del divieto di selezione eugenetica degli embrioni strettamente connesso alla diagnosi genetica pre-impianto. In effetti molti fautori di queste demolizioni avevano già fatto conoscere la loro speranza ulteriormente abolizionista su molti giornali e due Tribunali (Bologna nel giugno 2009 e Salerno nel gennaio 2010) in s seguito alla sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale avevano autorizzato la diagnosi genetica sugli embrioni umani.

Tuttavia - ecco il punto - con l'ordinanza n. 97/2010 del 12 marzo 2010, la Consulta interviene per la terza volta e, dichiarando la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, lascia intendere la costituzionalità del divieto di selezione eugenetica degli embrioni umani e della conseguente pratica della diagnosi genetica pre-impianto. Viene quindi confermato il principio di uguaglianza-non discriminazione tra esseri umani e, nonostante le precedenti demolizioni della legge, ciò consente di ritenere che la Corte voglia mantenere tutto il valore riconosciuto all'embrione in senso personalistico con l'art. 1 della legge stessa.

Sebbene le motivazioni della sentenza siano asciutte e basate su aspetti di carattere tecnico-procedurale, si può comunque ritenere che nel testo non ci sono spazi per manovre che consentono l'abolizione o l'indebolimento di questo principio della non discriminazione che è conseguente al principio di uguaglianza riconosciuto agli esseri umani e cioè alle persone.

Su questa linea c'è aperta una speranza per rivisitare anche altri momenti della nostra legislazione - come per esempio la modifica dell'articolo 1 del Codice Civile al fine di riconoscere la qualità di soggetto a tutti gli esseri umani a partire dal concepimento - e della prassi assistenziale in Medicina.