di Maurizio Borda
L’articolo corrisponde alla voce «Collegia funeraticia», in Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano 1948-1954, vol. IV, coll. 1950-1952.
[Il] Termine [fu] coniato da Theodor Mommsen (De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel 1843, p. 91) per designare delle «Confraternite» o corporazioni romane antiche, sorte allo scopo principale di provvedere alle esequie e alla sepoltura dei propri componenti.
1. Origini
Già nel periodo repubblicano esistevano dei collegi di artigiani, i membri dei quali avevano in comune non soltanto il mestiere o la professione, ma anche il sepolcro (ad es., collegium anularium, CIL, I, 1107; CIL, VI, 9144; restionum, CIL, VI, 9856; tibicinum, CIL, VI, 3877). Taluni collegi di artigiani, anche in età imperiale, avendo denominazioni di carattere religioso, è probabile che avessero pure carattere funerario (ad es., collegium Salutare, “Bull. arch. com.”, 1885, p. 51, tav. 6; collegium Sanctissimum, CIL, VI, 404; collegium Victoriae Augustae, CIL, III 1365, ecc.). Dell’esistenza di collegi con finalità esclusivamente religiose e funerarie abbiamo notizia soltanto ai tempi dell’Impero: tali sono i collegia tenuiorum (Marciano, Dig., XLVII, 22), associazioni sorte in età augustea e che riunivano gente di modeste condizioni (clienti, liberti, schiavi), al duplice scopo di venerare una comune divinità protettrice e di assicurare una conveniente sepoltura ai propri membri defunti.
Contrariamente all’opinione del Mommsen (loc. cit.) che identifica con questicollegia tenuiorum tutti i collegia funeraticia, si dovrà ritenere che di questi ultimi esistessero anche altre varietà; tanto più che la affermazione di Commodiano (Instruct., II, 33, 12) che si entrava nei collegi pagani per avere dei funerali sontuosi fa presupporre anche l’esistenza di collegia funeraticiacostituiti da gente di larghe disponibilità. Vi erano poi, si è detto, parecchi collegi che avevano anche, ma non esclusivamente, carattere funerario.
2. Scopi e caratteristiche
Scopo principale dei collegia funeraticia, che comprendevano, a quanto sembra, un limitato numero di membri, era quello di costituire una «cassa mutua di previdenza» (arca communis) per le spese di culto e della sepoltura dei membri (sodales). Ciò avveniva mediante il versamento, da parte di ciascuno dei soci, di un contributo fisso mensile (funeraticium) alla cassa suddetta. Il collegio, a sua volta, s’impegnava a sborsare, alla morte di uno dei suoi membri, un «premio» agli eredi di quest’ultimo per sopperire alle spese del funerale e della sepoltura. Al tempo stesso il collegio prestava il culto alla divinità di cui portava il nome. Come tutti i collegi autorizzati, anche questi potevano disporre di un locale o di un luogo di riunione (schola, templum) e di un luogo di sepoltura o di un monumento sepolcrale comune per tutti i loro membri, talora anche per le donne ed i bambini della loro famiglia (CIL, VI, 9484, 9569; IX, 584, ecc.). Dei collegi facevano parte anche schiavi, previa l’autorizzazione dei loro padroni (Dig., VI, 6).
3. Regolamentazione giuridica
Il funzionamento di ciascuno dei collegia funeraticia era regolato da un apposito complesso di norme giuridiche, tale da costituire un vero e proprio «statuto». Ci informano al proposito le norme relative al collegio lanuvino deiCultores Dianae et Antinoi, costituitosi nel 133 d.C. (CIL, XIV, 2112) e le fonti giuridiche.
I membri del collegio non potevano riunirsi più di una volta al mese, affinché non abusassero dell’autorizzazione loro concessa (Marciano, Dig., I, 1, XLVII, tit. XXII, leg. 1, n. 1); ma per scopi religiosi (ad es. banchetti sacri) si potevano riunire quando volevano, sempre a condizione di non tenere condotta illecita. Il diritto alle esequie ed alla sepoltura era condizionato al versamento del contributo mensile (stips menstrua) alla cassa del collegio. Chi da sei o più mesi non aveva sborsato questo contributo perdeva il diritto al premio (CIL, X, 1579) o veniva radiato dal collegio. Se la maggior parte dei membri risultava inadempiente, il collegio era obbligato a sciogliersi. In caso di insolvenza, il collegio poteva venire citato da parte di qualcuno dei suoi membri o dall’erede di uno di essi; al contrario, il creditore di un membro del collegio non poteva avanzare pretese contro quest’ultimo, tranne quando egli aveva ceduto il suo diritto per metà dell’eredità (CIL, XIV, 2112).
Al premio funerario aveva diritto solo l’erede testamentario; se un membro moriva intestato, al funerale provvedeva direttamente il collegio. Se morivapariatus (CIL, XIV, 2112, l. 26) aveva diritto per i suoi funerali a 300 sesterzi, dei quali 50 divisi ad rogus (sic) exequiari nomine. Se moriva a più di 20 miglia dal suo municipio ed il suo decesso aveva potuto essere annunziato, il collegio doveva scegliere tra i suoi membri tre «commissari», che si recassero sul posto per provvedere ai funerali e rendere conto delle spese sostenute (ibid., ll. 26-29). Chi moriva di suicidio, qualsiasi ragione lo avesse mosso, perdeva il diritto alle esequie (ibid., l. 5).
Generalmente il collegio stesso aveva cura dei funerali (CIL, V, 4504, 7869; VI, 9384; VII, 49; XII, 732, 736, 1189, 5874); i membri avevano l’obbligo di parteciparvi, sotto pena di una multa per chi vi mancasse (CIL, XIV, 2112; Eph. epigraphica, 5, 1884, 498). Se il socio aveva fatto testamento, il collegio, esonerandosi dai suoi doveri, li affidava all’erede istituito (CIL, XIV, 2112, II, ll. 1-9). Nei collegi di artigiani il monumento sepolcrale spesso appare innalzato da un heres et conlega (o procurator, CIL, III, 196, 265; VI, 8809, ecc.) che aveva indubbiamente ricevuto il «premio» funerario.
4. Carattere religioso
Il concetto fondamentale che informa la genesi di questi collegia funeraticia è di natura essenzialmente religiosa; giacché nella civiltà romana antica i riti funebri sono strettamente collegati con le credenze dell’oltretomba, e la sepoltura dei defunti è la condizione essenziale per la pace del loro spirito.
Accanto al culto dei membri defunti è praticato nei collegia funeraticia, come si è detto, quello della divinità eponima (ad es., collegium Aesculapii, Iovis Cerneni, ecc.), rispetto alla quale i soci sono detti cultores (ad es., collegium cultorum Dianae et Antinoi, CIL, III, 926). I soci defunti vengono onorati in determinate solennità annuali mediante l’ornamento delle tombe ed i banchetti commemorativi; a questi ultimi alludono spesso le denominazioni dei membri (comestores, CIL, IX, 3693; convictores, CIL, III, 1825; CIL, IX, 5383; qui una epulo vesci solent, CIL, XI, 6244; sodales ex symposio, CIL, V, 6492).
I membri più ricchi dei collegi concedevano talora dei lasciti a questo scopo. La massima diffusione di questi collegia funeraticia coincide, in Italia e nelle province latine dell’Impero, con il corso del II secolo d.C. In Africa se ne conoscono pochi esempi, in Oriente e nelle province greche sono sconosciuti. Durante l’età imperiale, in rapporto con particolari condizioni sociali dei componenti, si determinano forme più complesse, come collegi di legionari che provvedevano anche ad altri bisogni oltre quello della sepoltura, quali le spese di viaggio, ecc. (Vegezio, presso Salmasio, De usuris, p. 46; L. Renier,Inscriptions romaines de l’Algerie, Parigi 1855-1886, pp. 60-70).
Per spiegare le origini della proprietà della Chiesa nell’epoca (II sec. d.C.) in cui il cristianesimo era ufficialmente proscritto, G.B. De Rossi emise la teoria che i cristiani approfittassero della legislazione relativa ai collegia funeraticiapagani presentando le loro comunità sotto questo aspetto. Ma questa teoria è infirmata da un complesso di circostanze: la ripugnanza dei cristiani a farsi passare come membri dei collegia funeraticia pagani che essi avversavano (cf. Tertulliano, Apolog., 39); la contraddizione per i cristiani di porsi sotto la protezione di una legge che essi avrebbero violato, dissimulando una associazione illecita; la difficoltà di mascherare come collegia funeraticiapagani, composti normalmente di poche dozzine di persone, un complesso di parecchie migliaia di fedeli.
Nessuna documentazione né letteraria, né epigrafica, infine, avvalora questa teoria. Risulta certo, invece, che i collegia tenuiorum spariscono sotto l’influsso del cristianesimo, giacché la Chiesa stessa provvede direttamente alla sepoltura dei poveri. Al tempo di Giustiniano di collegia funeraticia non doveva più esservi traccia.
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