(intervista al Prof. Eduardo Baura a cura di Bruno Mastroianni)
La pubblicazione della Anglicanorum coetibus, la costituzione apostolica che permetterà ad alcune comunità anglicane di rientrare in comunione con Roma, ha generato interesse a proposito degli ordinariati personali e delle altre forme giuridiche non territoriali, come le prelature personali, con cui la Chiesa può organizzare se stessa.
Per fare un po’ di chiarezza ho posto alcune domande al Prof. Eduardo Baura, Ordinario di diritto canonico presso la pontificia Università della Santa Croce, che ha pubblicato diversi studi riguardanti le giurisdizioni ecclesiastiche personali (tra cui Legislazione sugli ordinariati castrensi per Giuffrè 1992; e Studi sulla prelatura dell’Opus Dei. A venticinque anni della Costituzione Apostolica “Ut sit”, di cui è stato curatore). Consultore dal 1997 della Congregazione per i Vescovi, ha tenuto diverse relazioni nei convegni di vescovi militari sulla natura degli ordinariati militari e nei convegni organizzati dal Pontificio Consiglio per la pastorale con i migranti, sugli aspetti giuridici della pastorale con i migranti e con la gente del mare.
Cosa sono i nuovi ordinariati personali per gli anglicani?
Gli ordinariati previsti dalla nuova Costituzione Apostolica sono delle circoscrizioni ecclesiastiche personali, cioè enti guidati da un Ordinario, delimitati, anziché territorialmente, da un criterio personale, in quanto comprendono soltanto i fedeli, che provenienti dall’anglicanesimo o aventi un qualche rapporto familiare con alcuni di essi, decidono liberamente di registrarsi nell’Ordinariato. Non sono le uniche circoscrizioni personali. Attualmente esistono le prelature personali previste dal Codice di diritto canonico, gli ordinariati militari, gli ordinariati rituali, oltre ad altre circoscrizioni delimitate da un criterio misto (territoriale e personale).
Quali sono i tratti specifici degli ordinariati personali? Che differenza c’è con gli ordinariati militari e le prelature personali?
Anzitutto, l’Ordinario non governa la sua circoscrizione con potestà propria, ma con potestà vicaria (esercitata in nome del Papa). A rigore, io direi che sarebbe stato più preciso averli chiamati “vicariati personali”. Un’altra caratteristica importante è costituita dal fatto che la giurisdizione dell’Ordinario sui fedeli non è cumulativa con quella dei Vescovi diocesani, vale a dire, sembra che i fedeli di questi ordinariati non siano (almeno a tutti gli effetti) fedeli delle diocesi ove hanno il loro domicilio. Queste due caratteristiche segnano, a mio avviso, un divario notevole con gli ordinariati militari e con le prelature personali, in cui i fedeli continuano ad appartenere alle diocesi di residenza, fermo restando che tutti questi enti hanno in comune l’essere circoscrizioni personali. Comunque, la Costituzione Apostolica assimila giuridicamente questi ordinariati alle diocesi, poiché la diocesi è il modello di tutte le circoscrizioni e, quindi, le circoscrizioni ecclesiastiche, siano territoriali che personali, si assimilano ad essa, alcune di più, altre di meno, salve sempre le differenze derivanti dalla natura delle cose o delle disposizioni particolari.
Assieme al testo della Costituzione Apostolica è stato diffuso un commento di Padre Ghirlanda che sostiene che gli ordinariati personali non sono assimilabili alle prelature personali perché di esse fanno parte solo i chierici.
E’ prassi abituale della Santa Sede quella di chiedere un commento esplicativo a un Consultore che ha lavorato nella stesura del documento. Naturalmente, questi commenti non hanno alcun valor normativo. La loro finalità è quella di agevolare la comprensione di alcuni aspetti nuovi del documento emanato. In questo caso, assieme alla spiegazione della nuova legge, v’è un’affermazione marginale al tema della Costituzione Apostolica, che merita però di essere chiarita. Nel confrontare questi nuovi ordinariati con le prelature personali, Ghirlanda sostiene che le prelature personali sarebbero composte esclusivamente da chierici, mentre i laici potrebbero solo cooperare con l’attività clericale. Si tratta di un’interpretazione personale che lo stesso autore avanzò poco dopo la promulgazione del Codice, più di venti anni fa, ma occorre avvertire che durante questo tempo l’approfondimento di questi temi ha portato molti canonisti, provenienti da diverse aree ecclesiali e accademiche, a rifiutare assolutamente questa tesi.
Qundi delle prelature personali fanno parte tanto i laici quanto i chierici, non è un aspetto secondario...
I fedeli di una prelatura personale non sono meri soggetti passivi di un’azione pastorale, in quanto fedeli a loro spetta un ruolo attivo nella Chiesa. A sostegno poi dell’affermazione che nelle prelature personali ci sono i fedeli laici si possono dare molte ragioni, ma basterebbe considerare che qualsiasi spiegazione non può non concludere che le prelature personali sono prelature e sono personali. Nell’ambito giuridico una “prelatura” significa l’ambito di giurisdizione di un Prelato, il quale non è soltanto l’ambito di potestà ecclesiastica, ma anche quello del dovere di compiere la missione pastorale che la Chiesa gli ha affidato. Si dice “personale” per contrapposizione a territoriale, vale a dire che l’ambito di giurisdizione e di missione si circoscrive secondo un criterio personale, come nel caso degli ordinariati militari, di altri ordinariati personali e della prelatura personale dell’Opus Dei. Non avrebbe senso parlare di prelatura “personale” se non ci fosse un popolo cristiano circoscritto secondo un criterio personale a cui si rivolge l’azione pastorale dei sacerdoti della prelatura; altrimenti avanzerebbe l’aggettivo “personale”.
Il diritto canonico cosa dice su questo punto?
Come è noto, l’unica prelatura personale finora eretta è la prelatura dell’opus Dei. Come stabilito dalla Costituzione Apostolica di erezione e dagli Statuti dati dalla Santa Sede la prelatura è composta da un popolo, formato da fedeli dei cinque Continenti – che continuano ad appartenere appieno alle loro rispettive diocesi –, sotto la guida del Prelato, aiutato dal suo presbiterio. Non sarebbe consono alla coerenza che è da presumere nel Legislatore (in questo caso, il Romano Pontefice) pensare che proprio la prima prelatura personale eretta è un’eccezione, specie trattandosi di un’eccezione relativa alla stessa costituzione essenziale dell’ente.
A parte gli ordinariati personali, sembra che la novità di questa Costituzione Apostolica sia quella di ammettere sacerdoti sposati.
Oltre a ciò che riguarda le caratteristiche di questi enti, la Costituzione Apostolica presenta molti punti che dovranno essere studiati sotto il profilo canonico, come, per esempio, tutti gli aspetti relazionati con l’incorporazione volontaria all’ordinariato: chi può incorporarsi, cosa bisogna comunicare alla diocesi, ed altre questioni di questo tipo. E’ comprensibile che la possibilità di ordinare sacerdoti coloro che erano pastori anglicani sposati abbia costituito il centro dell’attenzione da parte dei mezzi di comunicazione, ma penso che andrebbe relativizzata questa novità. La normativa del celibato sacerdotale nelle Chiesa latina non cambia. Ciò che è previsto nella nuova Costituzione Apostolica è solo una misura rivolta a facilitare la piena comunione di questi fedeli, che ha un carattere eccezionale e forse anche piuttosto transitorio.
Tutte queste sembrano questioni tecnico-canoniche difficili e distanti dalla realtà. Sono distinzioni così importanti?
Le forme giuridiche con cui si organizza la Chiesa servono proprio per rispettare pienamente la sua missione pastorale ed evangelizzatrice: sono la garanzia che la missione venga compiuta senza esitazioni. Le circoscrizioni ecclesiastiche personali dimostrano la grande capacità della Chiesa di adattare le sue strutture alle necessità dei tempi e alle situazioni concrete dei fedeli. Ad esempio con gli ordinariati militari la Chiesa svolge un’attività pastorale specifica in favore dell’esercito che porta i fedeli a spostarsi da una parte all’altra e ad avere una condizione di vita bisognosa di una peculiare attenzione pastorale. Così come con le prelature personali – per ora solo quella Opus Dei che ha il compito di ricordare la santità nell’ordinario a tutti i fedeli– si può venire incontro alle speciali necessità spirituali di gruppi umani sparsi in varie diocesi. Infine la Santa Sede ha eretto questi ordinariati personali pensati appositamente per le comunità anglicane fin’ora staccate da Roma che, seppure tornando in comunione, vogliono mantenere alcune loro caratteristiche specifiche. D’altronde, l’adattabilità dell’organizzazione ecclesiastica alle reali necessità pastorali dei fedeli costituisce uno dei capisaldi della dottrina dell’ultimo Concilio ecumenico.
http://brunomastroianni.blogspot.com/