La vicenda. Come si è detto, al centro del procedimento c'è una lettera in cui un vigile (Dante S.) insultava il destinatario (Luciano T.) ricordando una "vacanza in montagna" che quest'ultimo aveva fatto in "compagnia di un marinaio", episodio che gli era costato il successivo allontanamento da un club sportivo frequentato da ragazzini. Il tribunale di Ancona, in sede di rinvio (durante il primo processo d'appello l'imputato era stato assolto, ma il verdetto era stato annullato dalla Cassazione), aveva condannato l'uomo a 400 euro di multa per il reato di ingiuria, rilevando che le espressioni usate dall'imputato nella lettera "esprimevano riprovazione per le tendenze omosessuali" del collega e un "inequivoco e intrinseco intento denigratorio riferito al suo allontanamento da un luogo frequentato da minori".
A niente sono servite le spiegazioni della difesa, che ha sostenuto "che il termine gay di per sé non è offensivo e che nella specie non c'era animus nocendi dal momento che l' imputato nella lettera aveva dichiarato di nutrire simpatia per Luciano T., di essere laico e apertissimo e di non giudicare i costumi sessuali di nessuno". A quanto si apprende, i due uomini erano ai ferri corti dal 1995, poiché entrambi sostenevano di aver diritto all'incarico di comandante della polizia municipale di Ancona.
La prima sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza 10248, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato contro la sentenza di appello bis. Per la Cassazione, il tribunale di Ancona ha "correttamente svolto la sua funzione, inquadrando per un verso il termine 'gay' utilizzato nella lettera agli episodi che la sentenza annullata aveva omesso di considerare (la vacanza con il marinaio e l'allontanamento dal club frequentato da minori) e valutando le ulteriori accuse, presenti nella missiva ritenuta offensiva, come denigratorie, con giudizio di merito, logicamente motivato". Nella lettera, infatti, l'imputato accusava il collega anche di aver sottratto documenti pubblici dagli uffici municipali di Ancona, nell'ambito di una cancellazione abusiva di contravvenzioni, nonché di aver favorito la propria nipote in un concorso pubblico.
Per la Cassazione, il ricorso dell'imputato non poteva essere accolto neanche in relazione al fatto che tra le parti esistevano "rapporti tesi", che avrebbero potuto, secondo il ricorrente, portare al riconoscimento della discriminante della provocazione: ciò, si legge nella sentenza, "è in contraddizione con il tempo trascorso rispetto ai fatti indicati come provocatori, poiché una lettera inviata dopo un giorno da essi, col corollario del tempo necessario per concepirla e scriverla, escludono in radice il concetto di immediatezza".
© Copyright La Repubblica 16 marzo 2010