DISCERNERE

Uno sguardo profetico sugli eventi

La giustizia degli Stati, la missione della Chiesa

GIUSEPPE DALLA TORRE

Povera Chiesa – è stato scritto – se per reagire a eventuali abusi nei confronti dei minori continuerà ad af­fidarsi al diritto interno, cioè a quel di­ritto canonico che ai 'non esperti' ap­pare del tutto inadeguato «nella defi­nizione del crimine (o se vogliamo, del peccato)» e strumento «della discre­zionalità assoluta dell’autorità eccle­siastica ». A prendere la parola su di un tema di dolorosa attualità è stato Gian Enrico Rusconi, sulla Stampa dell’al­tro ieri. Ma l’articolista non coglie al­cuni tratti distintivi essenziali della questione.
Primo. È almeno dal XIX secolo che gli Stati hanno rivendicato a sé la com­petenza a giudicare dei reati commessi da chierici. Non c’è più da tempo quel­lo che una volta si chiamava il 'privi­legio del foro': oggi è il giudice stata­le competente a giudicare penalmen­te, a norma della legge penale statale, e a condannare se c’è il reato, chiun­que commetta il crimine di abusi ses­suali nei confronti dei minori, anche se sacerdote o religioso. La Chiesa ri­conosce serenamente questa compe­tenza. E se c’è un aspetto che lascia perplessi delle recenti polemiche, sul quale non si è rivolta l’attenzione, è che a fronte dei casi proposti e ripro­posti, molti dei quali risalenti a de­cenni addietro, pochissimi sono quel­li giunti al giudizio dell’autorità giudi­ziaria civile. È da domandarsi se del contestato «silenzio» si debba fare ca­rico solo alla istituzione ecclesiastica.
Secondo. Nella Chiesa, è fondamen­tale la distinzione tra peccato e reato, e quindi tra il foro penitenziale, quel­lo comunemente detto della confes­sione, nel quale viene amministrato il sacramento della penitenza, e il foro giuridico, esterno, nel quale all’accer­tamento della colpevole violazione di una norma penale canonica segue la irrogazione di una sanzione. Non o­gni peccato è un reato canonico; ma certamente tra questi ultimi vi sono peccati fra i più gravi.
Terzo. Fermo restando che, come in o­gni altra cosa umana, anche il diritto positivo della Chiesa è sempre perfet­tibile, occorre dire però che allo stato attuale esso non pare inadeguato nel­la definizione del crimine di pedofilia, sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Il para­grafo 2 del canone 1395 del Codice di diritto canonico, infatti, punisce e­spressamente il chierico che abbia commesso, con un minore, atti che siano contrari al sesto precetto del De­calogo. I contenuti del reato sono sta­ti ulteriormente precisati in docu­menti successivi alla promulgazione del codice, come ad esempio nel caso dei provvedimenti assunti con riferi­mento alla situazione statunitense, dove per primo si è manifestato il fe­nomeno. D’altra parte, l’irrogazione della pena (che può essere graduata in ragione delle circostanze che pos­sono ulteriormente aggravare il fatto) segue anche se il fatto commesso sia privo di effetti scandalosi, non sia a­bituale, non ci sia recidiva. E si deve notare come la perseguibilità del reo non sia lasciata alla discrezionalità del­l’autorità ecclesiastica.
Non c’è, in­somma, alcun divieto di denuncia al­l’autorità civile. Il provvedimento di Giovanni Paolo II Sacramentorum sanctitatis tutela , del 2001, e successive integrazioni, hanno poi reso più rigida e severa la discipli­na di tutta la materia. Ma soprattutto occorre dire che il di­ritto penale canonico – che, è bene sot­tolinearlo di nuovo, non si sostituisce a quello dello Stato – ha una finalità del tutto diversa dai diritti penali se­colari. Occorre partire dallo spirito proprio del diritto della Chiesa, che è strumento per favorire il bene spiri­tuale del credente, per comprendere che le pene canoniche hanno emi­nentemente una finalità medicinale: sono dirette a far cogliere al fedele la gravità del male commesso; a fargli percepire il danno compiuto nei con­fronti degli altri, ma anche a se stesso, alla propria anima; sono volte a favo­rire un cammino di conversione e di emenda, a mostrare un obiettivo di possibile riscatto.
È un diritto che presuppone la fede, e solo la sussistenza di questa rende pe­nosa, quindi efficace, la sanzione.

© Copyright Avvenire, 28 marzo 2010