Era il dicembre del 1995 e la Camera dei Deputati stava esaminando un progetto di legge intitolato “Norme contro la violenza sessuale” inopinatamente tornato dalla seconda lettura al Senato con una novità: i rapporti “omo” ed “etero” sessuali tra dodicenni e chi non aveva compiuto i diciotto anni non erano più perseguibili se consensuali. Stiamo parlando, da una parte, di fanciulli prima dell’età dello sviluppo e, dall’altra, di giovani che, sia negli Stati Uniti che nelle Accademie militari italiane, possono già indossare una divisa. Fanciulli che per legge sono “incapaci di intendere e di volere” ma che avrebbero acquistato questa capacità quando avessero messo a disposizione il loro corpo con chi già assume ruoli e responsabilità da adulto.
Come presidente del gruppo dell’allora Centro Cristiano Democratico mi assunsi la responsabilità di guidare una forte azione ostruzionistica contando sull’aiuto della Presidente della Camera Irene Pivetti e di colleghi giuristi, come Raffaele della Valle, Ernesto Staiano, Ombretta Fumagalli Carulli che domandò all’Aula, davanti a una tendenza di normative europee sempre più severe per la tutela dei minorenni: "Perché in Italia si debba andare in direzione diversa, tanto più Onorevoli Colleghi che oggi si assiste ad un tentativo di legittimare la pedofilia". Dall’altra parte un gruppo di determinate deputate bipartisan fece di tutto per difendere la novità introdotta dal Senato sino a dichiarare con la relatrice Alessandra Mussolini, il 22 dicembre: "Avremmo potuto fare gesti clamorosi, come quello di stenderci per terra davanti al locale della Presidenza ma non vogliamo questo perchè vogliamo che questa proposta di legge sia esaminata con animo sereno e sia approvata".
Contrariamente agli auspici dell’on. Mussolini, il 7 di febbraio del 1996, il testo era ancora in discussione alla Camera mentre il Parlamento stava per essere sciolto dal Presidente Scalfaro a causa del fallito tentativo di far nascere un governo Maccanico.
Complici queste circostanze e un dibattito che, nel frattempo, si era acceso nel paese (con gli interventi, ad esempio, di Bossi Fedrigotti nel Corriere e Caviario nel Sole 24 Ore) sulla necessità di tenere fermo un limite dell’attenzione sessuale verso soggetti che mancano di maturazione fisica e di maturità psichica (ossia prima della pubertà e per le fanciulle di prima e seconda media prima del menarca) la Camera cambiò idea.
Anna Finocchiaro Fidelbo, a nome dei Progressisti, si vantò di una soluzione che "tiene conto delle obiezioni serie, legittime, motivate che al testo del Senato sono state fatte". Venne, infatti, riscritto così l’ancora vigente art. 609-quater del codice penale: “Non è punibile il minorenne che compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età fra i soggetti non è superiore a tre anni”. La legge venne approvato all’unanimità con l’eliminazione di una pericolosa fuga in avanti proprio negli anni nei quali troppe voci stonate cercavano di far apparire come leciti e accettabili anche le attenzioni sessuali degli adulti verso i bambini.
(Per chi vuole approfondire atti parlamentari Camera sedute del 21 e 22 dicembre 1995 e 7 febbraio 1996)
Sen. Carlo Giovanardi
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