DISCERNERE

Uno sguardo profetico sugli eventi

Le procedure della Chiesa sugli abusi: i casi denunciati alle autorità civili, per i più gravi laicizzazione senza processo. Revisione di alcune norme

E’ stata pubblicata oggi sul sito della Santa Sede, www.vatican.va, nell'apposito Focus dedicato alla risposta della Chiesa alla questione degli abusi sui minori, una Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede (CDF) relative alle accuse di abusi sessuali. Non si tratta di un nuovo documento ma di una scheda riassuntiva di procedure operative già definite che possa essere di aiuto per laici e non canonisti. Le procedure si rifanno al Motu Proprio di Giovanni Paolo II "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001 e al Codice di Diritto Canonico del 1983. Per quanto riguarda le procedure preliminari, la diocesi indaga su qualsiasi sospetto di abusi sessuali da parte di un religioso nei riguardi di un minore. Qualora il sospetto risulti verosimile, il caso viene deferito alla CDF. Il vescovo locale trasmette ogni informazione necessaria alla CDF ed esprime la propria opinione sulle procedure da seguire e le misure da adottare a breve e a lungo termine. Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda la denuncia di tali crimini alle autorità civili. Nella fase preliminare e fino a quando il caso sia concluso, il vescovo può imporre misure precauzionali per la salvaguardia della comunità, comprese le vittime. In realtà, al vescovo locale è sempre conferito il potere di tutelare i bambini limitando le attività di qualsiasi sacerdote nella sua diocesi. Questo rientra nella sua autorità ordinaria, che è chiamato ad esercitare in qualsiasi misura necessaria per garantire che i bambini non ricevano danno, e questo potere può essere esercitato a discrezione del vescovo prima, durante e dopo qualsiasi procedimento canonico. Per quanto riguarda le procedure autorizzate dalla CDF, il dicastero studia il caso presentato dal vescovo locale e, dove necessario, richiede informazioni supplementari. La CDF può autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale giudiziario davanti a un Tribunale ecclesiale locale. Qualsiasi appello in casi simili dovrà essere eventualmente presentato ad un tribunale della CDF. La CDF può anche autorizzare il vescovo locale a istruire un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del vescovo locale, assistito da due assessori. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e ha il diritto di presentare ricorso alla CDF contro un decreto che lo condanni ad una pena canonica. La decisione dei cardinali membri della CDF è definitiva. Qualora il sacerdote venga giudicato colpevole, i due procedimenti, giudiziario e amministrativo penale, possono condannarlo ad un certo numero di pene canoniche, fino alla dimissione dallo stato clericale. Anche la questione dei danni subiti può essere trattata direttamente durante queste procedure. In casi particolarmente gravi, in cui un religioso durante un processo è ritenuto colpevole di abusi sessuali su minori o in cui le prove siano schiaccianti, la CDF può scegliere di portare questo caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emetta un decreto di dimissione dallo stato clericale “ex officio”. Non esiste ricorso canonico dopo un simile decreto papale. La CDF porta al Santo Padre anche richieste di sacerdoti accusati che, consapevoli dei crimini commessi, chiedano di essere dispensati dagli obblighi del sacerdozio e chiedano di tornare allo stato laicale. Il Santo Padre concede tale richiesta per il bene della Chiesa (“pro bono Ecclesiae”). In quei casi in cui il sacerdote accusato abbia ammesso i propri crimini ed abbia accettato di vivere una vita di preghiera e penitenza, la CDF autorizza il vescovo locale ad emettere un decreto che proibisce o limita il ministero pubblico di tale sacerdote. Nel caso di violazione delle condizioni del decreto, non è esclusa la dimissione dallo stato clericale. Contro questi decreti è possibile il ricorso alla CDF. La decisione della CDF è definitiva. Infine, la Guida ricorda che la CDF ha in corso una revisione di alcuni articoli del "Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis" tutela del 2001, al fine di aggiornarlo alla luce delle speciali facoltà riconosciute alla CDF dai Pontefici Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte e sotto discussione non cambieranno le suddette procedure.

Radio Vaticana

GUIDA PROCEDIMENTI CDF NEI CASI DI ABUSO SESSUALE


CITTA' DEL VATICANO, 12 APR. 2010 (VIS). Questa mattina è stata pubblicata sulla pagina web del Vaticano, nella sezione "Focus", una guida alla comprensione dei procedimenti adottati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei supposti casi di abusi sessuali su minori.

La legge applicabile è il Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 30 aprile 2001, corredata dal Codice di Diritto Canonico 1983. È una guida introduttiva che può essere utile per laici e non canonisti.

A: Procedure preliminari.

La diocesi locale indaga ogni accusa di abuso sessuale su un minore da parte di un chierico.

Se l'accusa ha una parvenza di verità, il caso è rinviato alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Il Vescovo locale trasmette tutte le necessarie informazioni alla Congregazione per la Dottrina della Fede ed esprime il suo parere sulle procedure da seguire e le misure da adottare nel breve e lungo termine.

Si deve sempre seguire il diritto civile in materia di notifica di crimini alle autorità competenti.

Durante la fase preliminare e fino a quando il caso è concluso, il Vescovo può imporre misure cautelative per salvaguardare la comunità, comprese le vittime. Infatti, il Vescovo locale conserva sempre il potere di proteggere i bambini limitando le attività di un sacerdote nella sua diocesi. Questo fa parte della sua autorità ordinaria, che egli è incoraggiato ad esercitare in qualunque misura necessaria per assicurare che i bambini non subiscano danno. Tale potere può essere esercitato a discrezione del Vescovo, prima, durante e dopo ogni procedimento canonico.

B: Procedura autorizzata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede

La Congregazione per la Dottrina della Fede esamina il caso presentato dal Vescovo locale e chiede anche informazioni supplementari, se necessario.

La Congregazione per la Dottrina della Fede ha un certo numero di opzioni:

B1 Processi penali

La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a condurre un processo penale giudiziario dinanzi ad un tribunale della Chiesa locale. I ricorsi in tal caso sono presentati ad un Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

La Congregazione per la Dottrina della Fede può autorizzare il Vescovo locale a procedere ad un processo penale amministrativo davanti ad un delegato del Vescovo locale, assistito da due assistenti. Il sacerdote accusato è chiamato a rispondere alle accuse e al riesame delle prove. L'imputato ha il diritto di presentare ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede contro un decreto di condanna ad una pena canonica. La decisione dei Cardinali membri della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.

Se il chierico è giudicato colpevole, i processi penali giudiziari ed amministrativi possono condannare un chierico a una serie di pene canoniche, la più grave delle quali è la dimissione dallo stato clericale. La questione del risarcimento dei danni può anche essere trattata direttamente durante questi procedimenti.

Casi B2 presentati direttamente al Santo Padre

In casi molto gravi in cui un processo civile penale ha trovato il chierico colpevole di abusi sessuali su minori o quando le prove sono schiaccianti, la Congregazione per la Dottrina della Fede può scegliere di portare il caso direttamente al Santo Padre con la richiesta che il Papa emani un decreto "ex officio" di dimissione dallo stato clericale. Non vi è alcun rimedio canonico contro tale decreto papale.

La Congregazione per la Dottrina della Fede porta anche al Santo Padre richieste da parte dei sacerdoti accusati che, consapevoli dei propri crimini, chiedono di essere dispensati dall'obbligo del sacerdozio e di tornare alla stato laicale. Il Santo Padre concede tali richieste per il bene della Chiesa ("Pro bono Ecclesiae").

B3 Provvedimenti Disciplinari

Nei casi in cui il sacerdote accusato ha ammesso i suoi crimini e ha accettato di vivere una vita di preghiera e di penitenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede autorizza il Vescovo locale ad emettere un decreto che vieti o limiti il ministero pubblico di un tale sacerdote. Tali decreti sono imposti con un precetto penale che comporta una pena canonica per la violazione delle condizioni del decreto, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Il ricorso amministrativo alla Congregazione per la Dottrina della Fede è possibile contro decreti del genere. La decisione della Congregazione per la Dottrina della Fede è definitiva.

Revisione del Motu proprio

Da qualche tempo la Congregazione per la Dottrina della Fede ha intrapreso una revisione di alcuni articoli del Motu proprio "Sacramentorum Sanctitatis Tutela", al fine di aggiornare detto Motu Proprio del 2001, alla luce della facoltà speciali concesse alla Congregazione per la Dottrina della Fede dai Papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Le modifiche proposte in discussione non cambieranno le modalità di cui sopra (A, B1-B3).